domanda alla Giunta
Sentenza del Consiglio di Stato in merito al Capodanno 2026
Chiede Anna Orlando Vince Genova, Alessandra Bianchi FdI, Paola Bordilli Lega e Ilaria Cavo Orgoglio Genova. In aula il 27 ottobre 2026.
La domanda e la risposta
La domanda«quali modifiche sono state apportate al bando del 2026 rispetto a quello del 2025 e le precise ragioni per tali modifiche · informazioni sulla sentenza del Consiglio di Stato ove il Comune è risultato soccombente relativamente alla gara per l’evento di Capodanno 2026, si chiede altresì indicazioni circa le conseguenze per l’Ente anche dal punto di vista contabile · richiesta urgente di delucidazioni sulla sentenza e chiarimenti amministrativi, contabili, organizzativi e d'indirizzo politico in merito agli eventi comunali alla luce degli gli esiti negativi del Capodanno 2025, primo vero evento della gestione Salis bocciato dal Consiglio di Stato · quali siano state le ragioni politico amministrative poste alla base dell’assegnazione effettuata in allora, quali conseguenze contabili conseguano in capo al Comune di Genova all'esito del giudizio e quale sia l'indirizzo politico ed amministrativo adottato dall’amministrazione comunale in vista del bando per gli eventi del prossimo capodanno cittadino»
«Desidero fare chiarezza sulla vicenda del Capodanno 2025 e illustrare le novità relative alla procedura per il prossimo Capodanno 2026. Con la sentenza n. 7587 del 16 ottobre 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnazione proposta dal Comune di Genova contro la sentenza del TAR Liguria (n. 493/2026). Quest'ultima, aveva annullato il verbale della Commissione giudicatrice del 30 ottobre 2025, che aveva escluso per incongruità dell'offerta la società 2000 Grandi Eventi S.r.l. dalla gara per il Capodanno 2025. Il Consiglio di Stato, pur confermando la pronuncia del TAR, ha riconosciuto la complessità della questione, disponendo la compensazione delle spese di lite del secondo grado di giudizio. Nel merito, il giudice amministrativo non si è pronunciato sul risarcimento eventualmente dovuto alla società ricorrente, richiedendo preliminarmente al Comune la rinnovazione del procedimento con la riedizione della verifica di congruità. In esecuzione della sentenza, il Comune ha avviato immediatamente la procedura, che si è conclusa proprio nella giornata di ieri con l'aggiudicazione della gara a favore di 2000 Grandi Eventi S.r.l. Voglio rispondere chiaramente alla richiesta di chiarimento: non vi è stata alcuna ragione di natura politico-amministrativa alla base dell'esclusione. La Commissione giudicatrice ha agito in buona fede, considerando incongrua l'offerta poiché, a suo parere, non forniva adeguata dimostrazione della disponibilità dell'artista proposto per il concerto. La vertenza giuridica, infatti, ruota tutta attorno all'interpretazione della prova di disponibilità dell'artista che per la Commissione giudicatrice, doveva essere fornita al momento della partecipazione al bando ed essere vincolante (nella fattispecie era stata prodotta un'e-mail tra soggetti terzi e non direttamente firmata dall'artista), mentre per i giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato), la prova poteva essere perfezionata anche in un momento successivo all'aggiudicazione. Applicando questo diverso principio interpretativo, i giudici hanno ritenuto non incongrua l'offerta del concorrente. Essendo l'evento del 31 dicembre 2025 già stato realizzato da altro operatore, l'aggiudicazione postuma al ricorrente comporta le seguenti conseguenze. Sul piano sostanziale: non è stata esercitata dal Comune l'opzione per l'affidamento di ulteriori eventi analoghi prevista nel bando del 2025. Sul piano risarcitorio: la società esclusa ha diritto al risarcimento del danno, quantificato dalla stessa in primo grado in 63.305 euro. Il Comune di Genova ha avviato quindi contatti tra le parti per valutare una soluzione transattiva. Al contempo, per tutelare le casse comunali e limitare o azzerare l'esborso economico, l'Ente ha già attivato la propria copertura assicurativa per i rischi da responsabilità professionale. Per il concerto del 31 dicembre 2026 in Piazza della Vittoria, il Comune ha pubblicato il 13 ottobre 2026 una nuova gara europea a procedura aperta telematica. Per evitare i contenziosi del passato, il nuovo bando introduce tre differenze sostanziali: requisiti stringenti sull'offerta tecnica: specificando che, a pena di esclusione, l'operatore economico dovrà allegare un contratto debitamente sottoscritto dall'artista o dal suo agente/rappresentante legale, attestante il vincolo a partecipare allo spettacolo (subordinato all'aggiudicazione); esclusione dell'opzione servizi analoghi, per cui la gara riguarda unicamente lo spettacolo del 31 dicembre 2026 e nuovi criteri di valutazione per i quali la ripartizione dei punteggi attribuisce fino a 90 punti all'offerta tecnica e fino a 10 punti all'offerta economica (nel 2025 il rapporto era 80/20). Organizzare eventi di piazza da 20-30.000 persone comporta ingenti costi di sicurezza immodificabili. Il costo del prossimo Capodanno sarà del tutto similare a quello dello scorso anno (poco superiore a 1 milione di euro). Tuttavia, evidenzio un elemento rilevante sul piano dei finanziamenti: fino al 2024, la Regione Liguria contribuiva al Capodanno di Genova con 500.000 euro, dallo scorso anno, a seguito del cambio di colore politico dell'amministrazione comunale, la Regione ha azzerato tale contributo fisso, prevedendo un bando generale che limita l'importo massimo erogabile a ciascun comune a circa 40.000-45.000 euro. Il costo globale dell'evento rimane invariato; la differenza sostanziale è che, non essendoci più il cofinanziamento regionale di 500.000 euro, la spesa ricade interamente sul bilancio del Comune di Genova e sugli sponsor privati reclutati dall'Ente. Restiamo a disposizione per aggiornare il Consiglio sull'esito delle trattative transattive con la società ricorrente»
La risposta come la riporta il comunicato di fine seduta, non un verbale.